Atto di significazione, diffida e messa in mora
Spett.le
Regione Puglia
in persona del Presidente p.t
Lungomare Nazario
Sauro, 33
70121 Bari
Spett.le
Autorità di BacinodellaPuglia
c/o InnovaPugliaS.p.A.(ex Tecnopolis Csata)
Str. Prov. per Casamassima km. 3
70010, Valenzano (BARI)
Spett.le
Provincia BAT
in persona del Presidente p.t.
Piazza S. Pio X, 9
70031 Andria
Spett.le
Provincia BAT
Settore Ambiente, Energia, Aree Protettee Difesa del Suolo
Via Tasselgardo, 3/5
70059 Trani
Spett.le
Provincia di Foggia
In persona del Presidente p.t.
Piazza XX Settembre, 20
71100 Foggia
Spett.le
Provincia di Foggia
Ufficio Ambiente
Via Telesforo, 25
71122 Foggia
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali
Comunità Montana della Murgia di Nord Ovest
Comune di Ascoli Satriano
Comune di Candela
Comune di Canosa di Puglia
Comune di Cerignola
Comune di Margherita di Savoia
Comune di Minervino Murge
Comune di Rocchetta Sant’Antonio
Comune di San Ferdinando di Puglia
Comune di Spinazzola
Comune di Trinitapoli
Ep.c.
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, n. 20
00187 Roma
Dipartimento Politiche Europee
Presidenza Consiglio dei Ministri
Piazza Nicosia 20,
00186 Roma
Procura Regionale Corte dei Conti
in persona del Procuratore Regionale p.t.
Via Matteotti, 56
70121Bari
Atto di Significazione, Diffida e Messa in Mora
Per il Consorzio “Pro Ofanto”, (C.F. e P.I. 02837410782), in persona del legale rappresentante p.t.dottor Michele Marino, con sede legale in Barletta,alla Via Michele R. Mauro 12/C ;
Premesso che
– con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2007, la Regione Puglia istituiva il Parco Naturale regionale del “Fiume Ofanto”;
– le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, evidenziate nella legge, erano le seguenti:
a)conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;
c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;
d) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
e) assicurare la conservazione della lontra (lutralutra) presente sull’Ofanto con l’unica popolazione della regione Puglia;
f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;
h) promuovere l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;
j) promuovere un modello di sviluppo ecoostenibile che non alteri l’ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
k) promuovere e incentivare in agricoltura l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico e architettonico diffuso;
m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;
n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta;
p) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale;
- al fine di conseguire i suddetti obiettivi il legislatore regionale sanciva l’istituzione di un consorzio di gestione del Parco, costituito tra i seguenti enti: Province B.A.T. e Foggia, Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali e Comunità montana della Murgia di nord ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli;
- al comma 3 dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 37 del 2007 si stabiliva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia avrebbe dovuto convocare una conferenza dei servizi con i soggetti di cui sopra per l’approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione, successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto dovevano essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a disposizione;
- la Legge Regionale suddetta enucleava, inoltre, una serie di divieti relativi ad attività che avrebbero potuto compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;
- in particolare era vietato:
a’) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell’autorizzazione;
b’) prelevare in alveo materiali litoidi;
c’) esercitare l’attività venatoria;
d’) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
e’) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
f’) asportare minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione;
g’) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
h’) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
i’) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta;
j’) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
k’) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
l’) aprire discariche;
m’) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
– per l’attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale la Legge Regionale stabiliva che l’ente di gestione avrebbe dovuto dotarsi di un piano territoriale dell’area naturale protetta di cui all’art. 20 della l.r. 19/97, di un piano pruriennale economico sociale dell’area naturale protetta di cui all’art. 21 della l.r. 19/97 e di un regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’art. 22 della l.r. 19/97;
– inoltre lo stesso ente di gestione avrebbe dovuto sorvegliare sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge attraverso il proprio personale ovvero tramite personale di altri enti.
Considerato che
- decorso inutilmente il termine entro il quale si sarebbe dovuto approvare lo schema di statuto del Consorzio in questione, oggi, ad oltre 4 anni di distanza dalla emanazione della Legge suddetta, il Parco del Fiume Ofanto non risulta gestito da alcun consorzio;
- l’inadempimento della Regione Puglia ha generato uno stato di completo abbandono del Fiume Ofanto, che risulta soggetto a incontrollati fenomeni naturali, come le ripetute esondazioni, ed oggetto di dannosi non meno che illegittimi (se non illegali) interventi umani, come l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni sorta, il prelievo clandestino di acqua e così via;
- in buona sostanza la legge regionale non è stata mai applicata, sia perché non è stato mai costituito un consorzio che gestisse il parco, sia perché gli enti competenti non hanno esercitato alcuna funzione di controllo e sorveglianza sulle attività che, poste in essere dall’uomo, stanno alterando in maniera irreversibile i delicati equilibri di un ecosistema da considerare vitale per la Puglia;
- nel bacino idrografico dell’Ofanto, infatti, a condizioni d’instabilità naturale legate ad un regime idrologico torrentizio aggravato da lunghi periodi di siccità ed eventi di piena brevi ed intensi, si è aggiunta l’azione dell’uomo che, con la creazione di invasi e il loro interrimento, con l’eccessiva captazione delle acque di falda, con l’ampliamento fino alle golene dei coltivi e delle aree adibite al pascolo, con il prelievo di inerti, con la modificazione dell’alveo e delle pendenze naturali, con la costituzione di discariche ed edifici abusivi, ha accelerato il dissesto idrogeologico e aumentato il degrado ambientale.
Considerato ulteriormente che
- la Legge Regionale n. 37/2007 è stata emanata in applicazione della Legge Regionale n. 19/1997, derivante a sua volta dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, di recepimento della normativa comunitaria e in particolare della Direttiva Habitat sulle Aree Protette n. 43/92, e che per tal motivo non può contravvenire alle disposizioni contenute nelle fonti sovraordinate, testé menzionate;
- lo scopo della Direttiva Habitat è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri,
- all’articolo 6 della Direttiva suddetta si dispone che per le zone di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat;
- secondo la Direttiva, poi, gli Stati membri sono obbligati a adottare tutte le misure idonee a evitare, nelle zone di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie;
- lungo il Fiume Ofanto vi è l’unica popolazione di lontra (lutralutra) presente nella regione Puglia, che, per talmotivo, va protetta e salvaguardata dalle conseguenze dell’antropizzazione;
- la Legge della Regione Puglia n. 19 del 1997, in attuazione della Legge n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette e della Direttiva habitat, inserisce la “Foce Ofanto” tra le aree naturali da proteggere e salvaguardare;
- la mancata applicazione della Legge Regionale n. 37/2007 viola, di conseguenza, le prescrizioni comunitarie di salvaguardia delle biodiversità enucleate dal Consiglio Europeo nella direttiva Habitat (92/43/CEE) e le disposizioni normative contenute nella Legge n. 394 del 1991 di recepimento della Direttiva suddetta.;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consorzio Pro Ofanto,
Intima e Diffida
- la Regione Puglia;
- l’Autorità di Bacino della Puglia;
- la Provincia Barletta Andria Trani;
- la Provincia di Foggia;
- la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali;
- la Comunità Montana della Murgia di Nord Ovest;
- il Comune di Ascoli Satriano;
- il Comune di Candela;
- il Comune di Canosa di Puglia;
- il Comune di Cerignola;
- il Comune di Margherita di Savoia;
- il Comune di Minervino Murge;
- il Comune di Rocchetta Sant’Antonio;
- il Comune di San Ferdinando di Puglia;
- il Comune di Spinazzola;
- il Comune di Trinitapoli;
affinché, ciascuno attivandosi secondo le proprie competenze e funzioni e nell’adempimento di quanto previsto per la salvaguardia del Parco naturale del Fiume Ofanto, provvedano, in tempi rapidi, alla scelta ed all’insediamento del Consorzio per la gestione del Fiume Ofanto, come previsto dalla Legge n. 37/2007, dichiarandosi sin d’ora disponibile ad assumere gli oneri di gestione, possedendo le caratteristiche richieste dalla legge;
Significando
che decorsi inutilmente 30giorni da detta diffida, lo scrivente consorzio, si vedrà costretto ad adire le vie giudiziali per la tutela dei propri diritti.
Ai fini di ogni comunicazione conseguente al presente atto, con la firma del medesimo, elegge domicilio in Roma, in via Mercalli n. 13, presso e nello studio dell’avv. Pierluigi Giammaria (tel. 06/8091811; fax 06/80918126; e-mail pg@giammaria.it).
Roma, 8 marzo 2012
Consorzio “Pro Ofanto”
Il legale rappresentante p.t.
Dott. Michele Marino
Per l’elezione di domicilio:
(avv. Pierluigi GIAMMARIA)